Grazie all’Art.14 del D.lgs 276/2003, attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, le aziende possono adempiere a parte di tali obblighi esternalizzando lavoro alle cooperative sociali che impiegano lavoratori disabili o in situazione di svantaggio con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Per la durata della convenzione, il datore di lavoro committente potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa per la copertura di tutta o parte della propria quota d’obbligo.
La commessa di lavoro affidata alla cooperativa non deve necessariamente riguardare l’attività dell’azienda ma può anche essere riferita ad attività di servizi (pulizie, data entry, gestione portineria, ecc.).
Rivolgiti a Futura, da oltre 35 anni ci occupiamo di creare opportunità e spazi di lavoro per persone svantaggiate, superando una logica puramente assistenziale con l’intento di promuovere lo sviluppo e la crescita della persona.
Assumere lavoratori altrimenti esclusi dal mercato del lavoro è la finalità della nostra attività d’impresa.
Possibilità di adempiere ad una parte degli obblighi senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità, conferendo commesse di lavoro alla Cooperativa sociale, evitando le conseguenze previste L. 68/99 in caso di non ottemperanza (sanzioni amministrative, esclusione pubblici appalti).
Ricerca, selezione e formazione della risorsa a cura della Cooperativa.
Alla scadenza della commessa non vi è l’obbligo di assunzione soggetto inserito.
L’esperienza insegna che ricorrere a una convezione consente di raggiungere alcune finalità specifiche:
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